Grazie alla quarta revisione della legge brevettuale appena entrata in vigore
Dal tutto alle sue parti. Grazie alla quarta revisione della legge brevettuale, a partire da queste settimane anche nella Repubblica Popolare Cinese è possibile la protezione parziale dei prodotti. Da oggi ad essere salvaguardate possono essere anche le loro sole caratteristiche uniche: una forma innovativa, un dispositivo funzionale, un particolare estetico, purché distintivo e qualificante. Quest’importante apertura, che amplia il concetto di design ammissibile e dà il via libera ai brevetti di design, è appunto frutto della radicale riforma della “Legge sui brevetti” approvata dall’Assemblea nazionale il 17 ottobre dello scorso anno. La sua entrata in vigore data al primo giugno del 2021, quindi a 6 settimane fa. A renderla pubblica è stata la China National Intellectual Property Administration (CNIPA), che ne ha anche esplicitato l’obiettivo di fondo. L’armonizzazione delle normative cinesi a quelle internazionali in materia.
Sui brevetti di design la Cina si adegua alle best practice internazionali
Da anni ormai Unione Europea, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud si sono aperti alla protezione parziale di un brevetto per le caratteristiche uniche di un prodotto. Né poteva essere altrimenti, perché lo stesso progresso industriale e la conseguente accresciuta e più combattiva concorrenza restringono e in parallelo precisano il campo dell’innovazione. Notevoli le ricadute del provvedimento. E tutte di segno positivo. La salvaguardia di un particolare di design assicura infatti la più ampia protezione dei diritti del suo autore, allineando la giurisprudenza cinese alle best practice internazionali. Ma in parallelo funge anche da stimolo alla concorrenza, alla competizione sui dettagli. Particolari che sono, è vero, indivisibili dal prodotto, ma che per la loro unicità ne accrescono il valore.
Dalla tutela generica alla protezione parziale
Al di là delle formule che saranno scelte per distinguere il brevetto, ciò che davvero conta è la sostanza. Nello specifico, all’articolo 2.4 della legge sui brevetti si fa ora un esplicito riferimento allecaratteristiche estetiche del prodotto non più soltanto nella sua interezza, ma anche nelle sue parti costitutive e indivisibili. Un esempio? Il caso di una tazza in ceramica che rechi sul manico un dettaglio originale. D’ora in poi non sarà più necessario brevettare l’intera stoviglia al fine di tutelare il particolare che la rende unica. Basterà piuttosto concentrare il brevetto sull’impugnatura innovativa e magari più performante.
La tutela del design si estende a 15 anni
La tutela del design avrà vita più lunga. Grazie all’articolo 42 del decreto di riforma, la protezione viene estesa da 10 a 15 anni. E non senza ragioni. La Cina è uno dei paesi al mondo con il maggior numero di depositi di design. Le eventualità di giudizi di opposizione, che potrebbero comprometterne anche per anni la validità, sono quindi tutt’altro che remote. A termini di protezione invariati, un brevetto avrebbe potuto avere davvero un’esistenza breve. Con un più esteso periodo di protezione, si può invece pur sempre contare su un margine maggiore di esclusività.
Peraltro la Cina si sta anche apprestando ad aderire al Sistema dell’Aja per la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. E questi protocolli, cui già si attengono 69 paesi, prevedono per i brevetti di design una durata per l’appunto quindicennale.
Riconoscimento del diritto di priorità delle domande di design nazionali
Grazie alle nuove disposizioni, il design risulta più protetto anche da eventuali aggressioni preventive della concorrenza. L’inventore che abbia depositato una domanda assoluta di brevetto di design in Cina può infatti rivendicare, con una seconda istanza formale, il diritto di priorità sulla valutazione di analoghe richieste di brevetto locale. Tutto purché la sollecitazione intervenga entro i sei mesi dalla data della richiesta originaria. E naturalmente a patto che gli oggetti di brevetto appartengano alla medesima categoria merceologica.
Open License. Concessione di licenze di produzione sui brevetti
Le nuove normative mirano a incoraggiare l’uso dei brevetti, il loro impiego concreto in produzione, così da trasformarli in leve di progresso economico e sociale. Ed è qui che sta una fondamentale novità della riforma. L’introduzione nell’ordinamento cinese dell’Open License, istituto giuridico che prevede anche la concessione di licenze di fabbricazione sui brevetti. In virtù di questo dispositivo, l’inventore può depositare all’ufficio dei brevetti cinesi una dichiarazione di licenza aperta. Che consiste nella disponibilità a concedere a terzi la facoltà di realizzare i suoi brevetti.
Sulle prospettive aperte dall’Open License, la Cina punta molto. E lo dimostra in concreto, prevedendo agevolazioni fiscali per chi se ne avvale. Gli autori che lo adottano possono infatti beneficiare di significative riduzioni delle tasse annuali sui brevetti depositati.
Per i contraffattori sanzioni fino a 5 milioni di RMB
La riforma inasprisce le sanzioni sulla contraffazione. Viene infatti introdotto un nuovo sistema di risarcimento per le violazioni intenzionali ai diritti dei beni immateriali, compresi quelli relativi al design. Il tribunale ne calcolerà l’ammontare a partire dai danni subiti dal titolare del diritto (corrispondente all’illecito guadagno realizzato dal contraffattore). In particolare, se le circostanze aggravanti sono pesanti, il ristoro può essere anche pari a cinque volte le perdite.
Nel caso in cui i guasti arrecati al business non siano quantificabili, l’indennizzo sarà comunque compreso tra 30 mila yuan e 5 milioni di yuan (cioè una cifra superiore ai 600 mila euro). Si tratta di un vigoroso deterrente per scoraggiare simili reati.
Si allungano, inoltre, da due a tre anni i termini entro i quali l’inventore può far valere i propri diritti di proprietà intellettuale.Il tutto decorredalla data in cui si viene a conoscenza della violazione. Nonché dell’identitàdel suo autore.
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